FIDS: Omesso versamento dell’ammenda irrogata dagli organi di giustizia

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Con C.U. n. 27 del 22 giugno 2018 il Tribunale Federale della FIDS è intervenuto in merito al deferimento proposto dalla Procura Federale ai danni di un’affiliata responsabile di aver omesso di provvedere al pagamento della sanzione dell’ammenda inflittagli dagli organi di giustizia entro il termine perentorio. Il Tribunale accertato l’omesso pagamento ha dichiarato responsabile la società tramutando l’ammenda nella sospensione da ogni attività federale in ossequio all’art. 16 del Regolamento di Giustizia il quale prevede che “qualora nel termine di trenta giorni non avvenga il versamento dell’ammenda irrogata, la sanzione pecuniaria vien tramutata di diritto nella sanzione prevista dai successivi artt. 17, 21 e 22, rispettivamente con la squalifica per il tesserato, con la sospensione da ogni attività federale dell’ASA e con l’inibizione del suo presidente nella misura di ulteriori mesi uno per ogni Euro 100,00 dovuti alla FIDS.” (ASA BA Dance Studios Lombardia/FIDS)

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