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FIDS: Condizioni di ammissibilità per l’istanza di applicazione di misura cautelare

Con C.U. n. 43 del 15 dicembre 2017 il Tribunale Federale della FIDS pronunciandosi sull’istanza presentata dal Procuratore Federale con la quale richiedeva l’applicazione della misura cautelare della sospensione dall’attività di Consigliere Federale a carico di un tesserato, ha dichiarato inammissibile la richiesta per difetto dei requisiti, formali e sostanziali, di cui all’art. 48 septies del Regolamento di Giustizia rilevando il difetto di allegazione sia in termini di fumus bonis iuris che di periculum in mora, e precisando che il Procuratore Federale può “proporre istanza di applicazione della misura cautelare […] in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza emersi nel corso delle indagini”. (Pilani/FIDS)

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