FIDS: Mancato pagamento della sanzione dell’ammenda

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Il Tribunale Federale chiamato a pronunciarsi in merito al deferimento proposto a carico di un’affiliata responsabile dell’omesso pagamento della sanzione dell’ammenda inflittagli dagli organi di giustizia nel termine perentorio, ha applicato la sanzione della sospensione da ogni attività federale ai sensi dell’art. 16 del regolamento di giustizia secondo cui “qualora nel termine di trenta giorni non avvenga il versamento dell’ammenda irrogata, la sanzione pecuniaria viene tramutata di diritto nella sanzione prevista dai successivi artt. 17, 21 e 22, rispettivamente con la squalifica per il tesserato, con la sospensione da ogni attività federale dell’ASA e con l’inibizione del suo presidente nella misura di ulteriori mesi uno per ogni Euro 100,00 dovuti alla FIDS”. (ASA Dance Project/FIDS)

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