FIGB: condotta di modesta gravità

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Con C.U. n. 4 del 27 luglio 2018 la Corte Sportiva d’Appello della FIGB è intervenuta nel procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto da un tesserato responsabile di aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti di una tesserata di sesso femminile dando una manata alla sedia ove era accomodata durante un torneo. Nell’accogliere parzialmente il reclamo la Corte ha ridotto la sanzione alla solo deplorazione precisando che “Far discendere la gravità di un illecito dal genere del suo autore o della vittima […] risulterebbe, infatti, in totale contrasto con l’art. 3 della nostra Carta Costituzionale, con quel principio di uguaglianza che costituisce un fondamento irrinunciabile di ogni sistema democratico e che evidentemente vincola […] anche l’ordinamento sportivo” e comunque occorre prendere atto che il tesserato ha dato un “colpo sul bracciolo della sedia dell’avversario, ovvero una condotta poco urbana, non rispettosa né corretta, decisamente scortese, ma di gravità assolutamente modesta”. (Masala/FIGB)

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