FIGC: Carenza degli elementi probatori

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Con C.U. n. 83 del 15 febbraio 2018 la Corte Federale d’Appello della FIGC si è espressa sul ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso il proscioglimento di un’affiliata e del Direttore Generale responsabili di aver fatto scendere in campo i giocatori con il lutto al braccio per ricordare la figura di uno storico tifoso deceduto, di aver osservato un minuto di silenzio e aver proiettato l’immagine del tifoso sul maxischermo. La Corte, rilevando che nel caso di specie era stata rilasciata apposita autorizzazione dai competenti Uffici Federali, ha respinto il reclamo precisando che i capi di incolpazione sono risultati totalmente sforniti di prova, essendo stata la sanzione del DASPO scontata dal tifoso in epoca risalente e mancando peraltro riferimenti alle condanne conseguenti le denunce subite dal tifoso non essendo stato provato neppure un semplice provvedimento di rinvio a giudizio. (Lo monaco/Procuratore Federale).

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