FIGC: esigibilità credito
Con C.U. n. 34 del 24.11.2016 il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare è intervenuto per stabilire che in caso di accordo di compravendita di un calciatore tra un club italiano ed un club affiliato a Federazione estera nel quale si prevede che il club italiano debba corrispondere alla società estera una quota fissa ed una variabile, affinché il mancato pagamento della seconda possa far emergere in capo alla società italiana un rilievo disciplinare è necessaria “la richiesta di pagamento da parte del club straniero, la cui mancanza esclude la esigibilità della quota variabile“. (U.S. Avellino 1912 S.r.l. / FIGC)