FIGC: Esclusione della responsabilità oggettiva della società
Con C.U. n. 140 del 16 maggio 2018 la Corte Sportiva d’Appello pronunciandosi sul ricorso proposta da un’affiliata che richiedeva la revoca dell’ammenda irrogata ai suoi danni per essersi un sostenitore, indossante una felpa con i colori sociali, introdotto nel terreno di gioco ed aver colpito violentemente con calci e pugni un calciatore e l’allenatore della squadra avversaria ed altri sostenitori aver lanciato pietre verso l’assistente arbitrale, ha accolto il ricorso e per l’effetto annullato la sanzione inflitta precisando che “Non essendo possibile […] determinare l’appartenenza dei responsabili delle condotte alla tifoseria della Società ricorrente, non è possibile, di conseguenza, attribuire alla Società stessa la responsabilità oggettiva dei fatti”. (ASD Ercolanese 1924/FIGC).