FIGC: Svincolo per inattività del calciatore

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Con C.U. n. 10 del 6 dicembre 2018 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti pronunciandosi sul ricorso presentato da un’affiliata avverso la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF presentata da una calciatrice ha avuto modo di specificare la corretta operatività dello svincolo per inattività del calciatore. In particolare, il Tribunale Federale, dichiarando legittimo lo svincolo della calciatrice che alla data del 30.11.2017 non poteva ritenersi a disposizione della società reclamante, ha precisato che i presupposti necessari per ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF si sostanziano nel fatto che il calciatore entro il 30 novembre della stagione sportiva deve essere tesserato e a disposizione della società e non deve aver preso parte ad almeno 4 gare. (Ratta/ASD Spezia Calcio)

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