FIFA PSC: maturazione della sell-on fee

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Con decisione 08180386 il Players’ Status Committe presso la FIFA si è pronunciato in merito ad una disputa contrattuale tra due Club appartenenti a diverse Federazioni calcistiche.

Nello specifico, il Club A (ricorrente) ed il club B (resistente) concludevano nel luglio 2014 un transfer agreement per il trasferimento dal primo al secondo di un Calciatore a fronte del pagamento di un corrispettivo di Euro 340.000,00 con ulteriore previsione di una sell-on fee a favore del Club A nel caso di futuro trasferimento del Calciatore ad un terzo Club (Club C), di un valore pari al 10% di quest’ultimo e da pagarsi entro il decimo giorno dal suo perfezionamento.

Nel febbraio 2018 il Club A presentava un ricorso alla FIFA contro il Club B, asserendo l’avvenuto trasferimento del Calciatore dal Club B al club C nell’estate del 2016 e chiedeva di ordinare al Club B di presentare copia dell’accordo di trasferimento così concluso da quest’ultimo con il Club C pertanto di condannare il Club B al pagamento della fee del 10 % così come prevista nel transfer agreement.

Affermava il Club A di avere già richiesto nel settembre 2016 copia dell’accordo di trasferimento tra B e C ma di non avere mai avuto riscontro in merito; il Club A allegava al ricorso un articolo estratto da internet che indicava il valore del trasferimento da B a C pari ad Euro 250.000,00.

Il Giudice monocratico del PSC notava come il Club B non produceva copia dell’accordo di trasferimento nemmeno su richiesta della FIFA nel corso del procedimento, affermando altresì come non fosse possibile reperire le informazioni necessarie per decidere sulla questione dal Transfer Matching System,  non trattandosi di un trasferimento internazionale di Calciatore (Club B ed il Club C appartengono infatti alla medesima Federazione calcistica).

Il PSC si riservava di decidere nel merito una volta fatta luce sulla questione di natura preliminare riguardante il perfezionamento dell’asserito trasferimento del Calciatore nell’estate del 2016.

Di conseguenza, imponeva al Club B – nel limite massimo di trenta giorni dalla notifica della decisione – (i) l’obbligo di deposito in originale dell’accordo di trasferimento concluso con il Club C e prova del pagamento del corrispettivo pattuito tra questi ultimi (ii) alternativamente, l’obbligo di provare il mancato trasferimento e relativo pagamento del corrispettivo tra B e C.

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