FIGC: Svincolo per inattività.
Con C.U. n. 7 del 9 ottobre 2017 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti si è pronunciato sul reclamo proposto da una calciatrice avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della LND che aveva rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF perché spedito fuori termine. Il Tribunale in accoglimento del reclamo, ha concesso alla calciatrice lo svincolo per inattività ravvisando la mancata opposizione della società alle inadempienze, specificando che ai sensi dell’art. 109 noif “laddove il calciatore non ottemperi all’invito concernente la presentazione dei certificati di idoneità, ovvero non si presenti alle gare cui è stato convocato, la società è tenuta a contestare, entro otto giorni, i detti inadempimenti a mezzo lettera raccomandata”. (Nigro/F.c. Torino)