FIGC: Inammissibilità del ricorso per revocazione
Con C.U. n. 6 del 4 luglio 2017 la Corte Federale d’Appello della FIGC è intervenuta sul ricorso per revocazione proposto da un’affiliata contro il provvedimento di primo grado che ha applicato la squalifica ad un tesserato per aver omesso di indicare nell’accordo economico stipulato con altro club quanto avrebbe effettivamente percepito. La Corte, preso atto dell’unico motivo di ricorso con il quale la società ha rilevato la nullità della decisione di primo grado per aver omesso gli organi federali di interessare alla vicenda parte ricorrente, ha ritenuto il ricorso inammissibile precisando che “il CGS FIGC non contempla una norma che assicuri la partecipazione delle società sportive a procedimenti della specie, ragion per cui non ricorre nel caso in scrutinio l’unitarietà soggettiva del rapporto sostanziale (litisconsorzio), come disciplinata dall’art. 101 cpc.”. (ASD Calcio Chieri 1955/FIGC)