FIP: errore scusabile

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Con C.U. n. 58 del 22.07.2016 il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, ha stabilito che nel caso in cui una società non rispetti un termine indicato dalla Federazione in quanto dalla stessa modificato perché erroneo, la condotta del sodalizio non potrà ricadere nell’ipotesi di “errore scusabile” in quanto non è ravvisabile “nel comportamento della società, complessivamente valutato, la ‘normale diligenza’ sottolineata in ricorso, in quanto ben avrebbe potuto e dovuto la stessa società, di fronte ad un macroscopico errore come quello della indicazione di una data palesemente errata, attivarsi e farsi parte diligente per accertarsi presso gli organi competenti quale fosse la scadenza esatta“. (Pallacanestro Virtus / FIP)

http://www.fip.it/public/7/10026/tf%201%20b.pdf