CONI: Difesa Tecnica “Parti Formali”
Con Decisione del 56 del 3 novembre 2016 il Collegio di Garanzia del Coni ha negato ai genitori di un atleta di minore età di poter svolgere nell’udienza la propria difesa tecnica come parti formali del giudizio. Il Collegio, infatti, rileva che “dispone l’art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del Coni che hanno facoltà di proporre ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le parti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza. A sua volta, l’art. 59, comma 1, del medesimo testo normativo prevede che copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio le quali sole, alla stregua del successivo art. 60, comma 1, hanno facoltà di interloquire con memorie e, secondo il disposto finale dell’art. 61, comma 3, di comparire in udienza per illustrarvi le proprie conclusioni. L’esegesi del complessivo quadro di riferimento consente di chiosare nel senso che possono svolgere la propria attività difensiva tecnica nel giudizio d’impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia soltanto coloro che hanno rivestito in quello a quo la qualità di parte, certamente non appuntabile in capo agli istanti, che tali non sono stati ritenuti sia dal Tribunale Federale sia dalla Corte Federale di Appello con la decisione oggi gravata”. (Corrado Quaglierini contro la Federazione Italiana Pallacanestro – Fip)