FIP: rapporto giustizia ordinaria e sportiva

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Con C.U. 661 del 9.03.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto di punire il comportamento di un tesserato nonostante, per i medesimi fatti la giustizia ordinaria avesse ritenuto di archiviare la sua posizione in quanto, a seguito di un innalzamento delle soglie di punibilità, il fatto non è più previsto dalla legge come reato, statuendo che l’innalzamento della soglia di punibilità ha sì determinato l’irrilevanza penale, ma non quella sotto il profilo sportivo, in quanto permane comunque una violazione dei principi di legalità. (Pianigiani / FIP)

http://www.fip.it/public/7/10026/tf%2025%20b.pdf