FIP: gradazione della sanzione

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Con C.U. n. 850 del 29.04.2015 la Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo proposto da un atleta avverso la squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo per aver tenuto un comportamento diretto in più occasioni a fomentare la reazione del pubblico avversario, stabilendo che ai fini della commisurazione della sanzione deve essere valutata la particolare tenuità dei fatti “comprovata dalla circostanza che gli arbitri non hanno percepito il comportamento tenuto quale passibile di sanzione disciplinare durante la gara e delle ripetute offese e minacce che lo stesso atleta ha subito per tutta la gara da parte del pubblico avversario”. (A.S.D. Campli Basket / FIP)

http://www.fip.it/public/7/2405/csa%2044.pdf