FIP: Prova inferiore al ragionevole dubbio
Con C.U. n. 1178 del 1 giugno 2018 il Tribunale Federale della FIP si è pronunciato sul deferimento proposto a carico di un tesserato responsabile di aver illegittimamente sostituito la propria persona a quella di altra tesserata ed al fine di screditare la medesima dopo aver attivato una casella di posta recante il nome della tesserata inviava al Presidente FIP e ai Presidenti della federazione arbitri una mail dal contenuto diffamatorio. Il Tribunale, ritenendo che dalle indagini eseguite era stato possibile individuare nel deferito l’effettivo autore della email ha applicato la sanzione dell’inibizione precisando che “perché si possa configurare una violazione è sufficiente un grado di prova superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio”. (Sangionrgio/FIP)