FIP: Mancanza dei presupposti legittimanti l’applicazione della sanzione

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Con Comunicato Ufficiale n. 1440 del 3 aprile 2019 la Corte sportiva d’Appello è stata chiamata a pronunciarsi in merito al reclamo proposto da un’affiliata con il quale richiedeva l’annullamento della sanzione dell’ammenda comminata dal giudice sportivo a causa del mancato corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento e rilevante irregolarità della sirena del cronometro di gara. La Corte Sportiva rilevando che non è apparso menzionato negli atti di gara che gli stessi abbiano provveduto a rilevare la temperatura da loro certifica, né risultano contestazioni avanzate dagli stessi prima o durante la partita e che con riferimento dell’asserito malfunzionamento del cronometro i giocatori in campo hanno continuato regolarmente le azioni di gioco ha accolto il reclamo annullando le sanzioni. (SSD Virtus TSB 2012 Cassino/FIP)

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