FIP: illecito sportivo
Con C.U. 702 del 22.03.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha ritenuto provato l’illecito sportivo nei confronti di un sodalizio che per un cospicuo numero di gare ufficiali aveva inserito nella propria distinta un ragazzo che aveva interrotto la propria attività sportiva, al solo fine di rispettare il numero minimo di atleti da inserire a referto. In particolare, risponde di ciò non solo il Presidente ma anche l’Allenatore della società, in quanto “evidentemente a conoscenza della reale identità degli atleti iscritti a referto e schierati in campo”. (Barbera – Marmo – FIP)