FIPAV: perentorietà dei termini

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Con C.U. n. 4 del 1 agosto 2017 la Corte Federale d’Appello della FIPAV è intervenuta per valutare un ricorso proposto da un sodalizio sportivo avverso la pronuncia del giudice di primo grado che aveva confermato la declaratoria del Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, di non ammissione del club al campionato di competenza. Sul punto, la società sportiva affermava di aver tempestivamente prodotto valida documentazione e successivamente al termine previsto aveva prodotto solo dei documenti integrativi della stessa. La Corte Federale d’Appello, precisando che “la perentorietà dei termini per l’inoltro della documentazione stabiliti dal vigente Regolamento per l’Ammissione ai Campionati -espressamente sancita all’art. 4 primo alinea – opera per l’ipotesi in cui tale incombente sia stato totalmente omesso da parte dell’avente diritto”, ha accolto il ricorso della reclamante, in quanto la stessa “la quale aveva rispettato i termini di deposito nel senso anzidetto – risulta avere progressivamente sanato la propria posizione”. (Volalto S.S.D. S.r.l./FIPAV)

http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/CU%20n.4del%2001.08.2%2717-%20VOLALTO%20CASERTA.pdf