FIP: atti di frode sportiva, assenza di volontà fraudolenta

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Con C.U. n. 11 del 5 luglio 2018 il Tribunale Federale della FIP intervenendo nel procedimento disciplinare avviato a carico di un allenatore responsabile di aver fraudolentemente sostituito, in occasione di una gara del campionato, un giocatore indicato nella lista dei tesserati iscritti a referto con altro soggetto di diversa identità ha applicato al tesserato la sanzione dell’inibizione temporanea per violazione dei principi di lealtà e correttezza non avendo ravvisato nella condotta dell’allenatore una specifica volontà di alterare l’uguaglianza competitiva ed il risultato sportivo. (La Rosa/FIP)

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