CONI: Lesività dell’atto e decorrenza del termine di impugnazione
Con Decisione n. 58 del 14 settembre 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da una tesserata avverso la decisione di secondo grado che confermando la pronuncia del Tribunale Federale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui al Regolamento di Giustizia. Il collegio ritenendo fondato il motivo di ricorso ha precisato che la nota impugnata dalla reclamante volta al riesame di quella precedente che aveva comunicato il mancato inserimento del nominativo della tesserata nell’elenco degli istruttori nazionali di sci alpino non costituisce un provvedimento meramente confermativo, bensì uno diverso e sostitutivo in quanto reso all’esito di un riesame che ha comportato una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie”, “Atto di conferma che, prendendo il posto del primo, ha una propria efficacia lesiva, e di conseguenza è autonomamente impugnabile”. (Ghirarduzzi/FISI)