FIBS: compiuta giacenza e presunzione di conoscenza della richiesta inviata tramite raccomandata
Con Decisione adottata in data 9 luglio 2018 il Tribunale Federale della FIBS pronunciandosi nel procedimento disciplinare avviato a carico di un tesserato responsabile di non aver aderito alle legittime richieste di svincolo inoltrate da quattro atleti, ha dichiarato responsabile il Presidente della società per aver violato gli obblighi di lealtà e correttezza di cui al Codice di Comportamento Sportivo CONI creando un clima ingiustificato di incertezza sul futuro sportivo dei ragazzi, precisando che l’avvenuta restituzione, per compiuta giacenza, delle raccomandate correttamente inviate dai calciatori per imperizia del destinatario deduce “la presunzione di conoscenza della relativa richiesta e dall’altro che la stessa mancata raccolta delle raccomandate da parte dei responsabili […] ne riveli una gestione lacunosa”. (Sternini/FIBS)