FIGC: divieto di rapporti tra sostenitori e società

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Con C.U. n. 99 del 7 febbraio 2017 la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso presentato da una società sportiva, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per l’operato posto in essere da un componente del Consiglio di Amministrazione nonché dal dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) per avere questi ultimi organizzato un incontro, nella sede societaria, fra “un calciatore e non meglio identificati tifosi (fra i quali un esponente della tifoseria ultras)”. Nello specifico la Corte d’Appello, accertata l’effettiva realizzazione dell’incontro de quo, ha anche constatato che la società preventivamente non aveva verificato la stipulazione di apposite “convenzioni”  tra i medesimi tifosi e il sodalizio sportivo. In merito ha, pertanto, ribadito l’avvenuta violazione del “precetto di cui al comma 9 dell’art. 12 nella parte in cui impone un espresso divieto di rapporti tra esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate e le società”. (Udinese Calcio/FIGC)

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