FIGC: Mancanza di data certa

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Con C.U. n. 34 del 19 dicembre 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un’affiliata e un tesserato responsabile di non aver corrisposto al calciatore le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici nel termine previsto dalla normativa federale, ha sanzionato l’incolpato rilevando l’impossibilità di riscontrare nella copia della quietanza versata in atti l’idoneità del medesimo a valere quale documento avente data certa comprovante il pagamento, precisando che a far data dal 1 aprile 2016 il timbro postale apposto in calce alla quietanza rilasciata al calciatore non può costituire data certa della stessa. (Carbone-Società US Palmense 1912/FIGC)

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