FIGC: Ritardata presenza sul terreno di gioco e causa di forza maggiore
Con Comunicato Ufficiale n. 99 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è espressa in merito al reclamo proposto da un’affiliata avverso le sanzioni comminate dal giudice sportivo in primo grado in virtù del fatto che la società medesima non si era presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa in violazione dell’art. 55 NOIF. La Corte Sportiva, preso atto della tesi difensiva sostenuta dalla società che sosteneva che il ritardo fosse stato causato dalla lentezza delle operazioni di imbarco all’aeroporto, ritenendo sussistente nel caso di specie l’istituto della forza maggiore ha accolto il reclamo precisando che “se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione”. (ASD Riozzese/FIGC)