FIGC: successione nei rapporti della società nata per scissione ex art. 20 c. 6 NOIF

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Con C.U. n. 77 la Corte Federale d’Appello della FIGC si è espressa in merito al ricorso proposto da una società che richiedeva l’annullamento della decisione del Tribunale Federale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo proposto in primo grado per omesso versamento della tassa. La Corte verificato che l’impugnazione è stata presentata dalla società nata per scissione ai sensi dell’art. 20 comma 6 NOIF ha accolto il reclamo e restituito gli atti al Tribunale per l’esame del merito precisando che l’impugnazione deve considerarsi pienamente legittima atteso che la nuova società succede nei rapporti giuridici facenti capo alla società da cui si è scissa e che sono stati a lei trasferiti, ivi compresi quelli relativi ai calciatori appartenenti alla predetta società.

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