FIP: illecito sportivo

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Con C.U. n. 702 del 22.3.2016 il Tribunale Federale Nazionale, “tenuto conto dell’assenza di precedenti a carico dei deferiti e del modesto nocumento all’immagine del movimento cestistico nazionale”, ha comminato le sanzioni previste ex art. 60 del Regolamento di Giustizia al Presidente della compagine sociale nonché all’Allenatore per aver inserito nella distinta di gara un giocatore non più tesserato con il sodalizio al solo fine di raggiungere il numero minimo di atleti per disputare la gara e per aver schierato un differente giocatore sotto falso nome. (MarmoBarberaUSD ACLI Nova Enna).

http://www.fip.it/public/7/10026/tf%2029%20b.pdf