Tribunale Federale FIN: nullità del rinnovo d’ufficio del tesseramento

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Con decisione 18/2018 del 12.12.2018 la II Sezione del Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto si è pronunciato in merito ai ricorsi presentati da quattro atleti che chiedevano l’annullamento del rinnovo del tesseramento d’ufficio effettuato dalla società di appartenenza.

Nello specifico, agli atleti veniva rilasciata lettera di svincolo da parte della società, su carta intestata della medesima recante timbro societario e firma del presidente; in forza di suddetto nulla osta, gli atleti manifestavano la loro volontà di non proseguire per la stagione 18/19 il rapporto con la società medesima attraverso comunicazione al Comunicato Regionale Marche.

La società sosteneva invece l’inefficacia della lettera di svincolo in quanto mai rilasciata agli atleti ed affermava pertanto il proprio diritto al rinnovo del tesseramento d’ufficio successivamente concluso.

Il Tribunale riconosceva invece la validità della missiva con cui la società manifestava agli atleti il proprio consenso alla libertà di tesseramento con altra società, affermando che tale fatto ingenerava negli stessi un legittimo affidamento meritevole di tutela giuridica in ordine al loro stato di libertà.

Il Tribunale affermava dunque l’impossibilità di revoca del tesseramento con provvedimento contrario successivo e dichiarava inefficace il rinnovo d’ufficio.

Il Tribunale confermava il provvedimento cautelare di tesseramento provvisorio presso altra società precedentemente disposto in favore degli atleti ai fini della partecipazione ai campionati assoluti invernali e dichiarava definitivamente nullo il rinnovo del tesseramento d’ufficio.

(Lombini, Matteazzi, Mateazzi, Boifava / De Akker Team SSD arl)

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