CONI: elezione di domicilio presso il difensore e regolarità delle notifiche

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Con Decisione n. 20 del 20 aprile 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un’affiliata con il quale aveva eccepito preliminarmente l’erroneità della notifica della comunicazione di fissazione dell’udienza effettuata direttamente presso la società in spregio all’elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti. Il Collegio, ritenendo meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata ha annullato il provvedimento impugnato precisando che “L’art. 38, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva – FIGC prevede la possibilità di eleggere domicilio presso il difensore, così come ha fatto la ricorrente; non avere rispettato la suddetta norma, non inviando l’avviso al medesimo, ha leso il diritto di difesa della Società, con la conseguente impossibilità di partecipare all’udienza di discussione, rimasta deserta”. (AC Crevalcore ASD/FIGC)

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