CONI: Estinzione del procedimento disciplinare

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Con Decisione n. 10 del’8 marzo 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è espresso in ordine all’eccezione sollevata dai ricorrenti relativa all’avvenuta estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di cui all’art. 76 del Regolamento FIR. Il Collegio, accogliendo i ricorsi dei tesserati ha dichiarato estinto il procedimento disciplinare con effetti a far data dall’avvio dell’azione disciplinare precisando che “Come è noto, l’art. 38 CGS dispone, al 1° comma, che “Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 33, comma 2”, e, al 4° comma, che se detto termine non è osservato “il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”. Analoga disposizione è ripetuta all’art. 76, 1° e 4° comma, del Regolamento di Giustizia della FIR.”. (Procura Generale dello Sport/Procura Federale FIR e sigg.ri Amore, Lorigiola, Zanovello, Innocenti).

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