CONI: ricusazione
Con decisione n. 30 del 1.08.16, il Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, ha rigettato l’istanza di ricusazione formulata da una delle parti nei confronti del Presidente del Collegio di Garanzia sulla scorta dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti, “si può dunque affermare che, essendosi svolto il giudizio definito con la sentenza n. 13/2016 entro i rigorosi confini di uno scrutinio di pura legittimità – peraltro imposti in modo particolarmente rigoroso dalla previsione dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, non viene in rilievo né una violazione del richiamato art. 51, comma 1, numero 4), c.p.c., né alcuna altra grave ragione di convenienza che imponga la richiesta astensione”. Pertanto, in caso di cassazione con rinvio di una decisione della giustizia endofederale “per riscontrata violazione o falsa applicazione di norma di diritto, [essendo] il sindacato esclusivamente di legalità e prescinde[ndo] da qualsiasi valutazione di merito, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica dell’ambito della sua applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta – come delineata dal giudice di merito – in quella astratta”, i membri del Collegio potranno giudicare nel merito. (L. Felicita/Procura Generale dello Sport-Procura FIPM/Altri)
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione__n._30-2106_-_ric._31-2016_Felicita-PF_FIPM_e_altri_e_32-2016_-_Verdini-FIPM.pdf