FIGB: modifica di un risultato inaudita altera parte

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Con Decisione n. 16 del 03.08.2017 la Corte Federale d’Appello della FIGB è intervenuta sul ricorso presentato da un sodalizio sportivo che lamentava un errore di inserimento dei risultati. Il Giudice di prime cure aveva sottolineato come il reclamo era stato presentato all’Arbitro una volta decorso il termine per proporlo (mezz’ora dopo il termine della gara). Sul punto, tuttavia, il reclamante sosteneva che la normativa federale prevede la possibilità di correzione oltre il suddetto termine “qualora l’Arbitro e l’Organizzazione della Competizione siano entrambi persuasi oltre ogni ragionevole dubbio”e che la incongruità del risultato possa essere sufficiente a determinare il convincimento “oltre ogni ragionevole dubbio”. La Corte Federale d’Appello con riferimento alla norma richiamata dal reclamante ha stabilito che “La ratio è evidente: nello sport non contano solo i risultati conseguiti in campo, ma contano, con pari dignità, anche le regole che lo disciplinano. Per cui la modifica di un risultato oltre il termine previsto, inaudita altera parte, avrebbe ragionevolmente comportato la violazione del diritto degli avversari di vedersi riconosciuto un risultato che non era stato corretto entro il termine previsto dal codice di gara. Per tale ragione la eccezione alla regola, prevista dal comma 2 dell’art.79C, potrà applicarsi unicamente in presenza di una specifica e palese ammissione, da parte dei componenti della squadra che si è avvantaggiata dell’errore, della effettiva sussistenza di tale errore nella trascrizione dei risultati, rectius inserimento.” (N.Schileo / FIGB)

http://www.federbridge.it/Giustizia/REPERTORIO/DocWeb/Sentenze Web/Corte di Appello Federale – n. 16 del 03.06.2017 sq SCHILEO.pdf