Corte Federale di Appello FIGC: soluzione di questione interpretativa

,
figc

Con C.U. 064 DEL 2019 la Sezione Consultiva della Corte Federale di Appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è pronunciata in merito ad una richiesta di parere interpretativo avanzata dal presidente federale.

Nello specifico, posto che alcune squadre hanno iniziato in ritardo il campionato di Serie C s.s. 18/19 e che i recuperi delle gare del girone di andata di dette squadre sono stati fissati quando sarà già iniziato il girone di ritorno, chiede il Presidente Federale se debba trovare applicazione il comma 3 o alternativamente il comma 4 dell’articolo 53 NOIF, nell’ipotesi in cui il ritiro o l’esclusione di una società avvenisse nel girone di ritorno quando ancora vi siano da recuperare gare del girone di andata.

L’articolo 53 comma 3 NOIF così recita “Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.”

L’articolo 53 comma 4 NOIF così recita “Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.”

Ritiene la CFA che la centralità del criterio dell’interpretazione letterale impone che debba trovare applicazione il comma 4, in quanto l’ipotesi del ritiro o esclusione avanzata si verificherebbe appunto nel girone di ritorno; tuttavia, nota la CFA come lo stesso comma 4 disciplina l’ipotesi normale della società che si ritiri o venga esclusa nel girone di ritorno avendo disputato regolarmente le gare del girone di andata, mal prestandosi all’ipotesi avanzata dal Presidente Federale.

Onde evitare un effetto distorsivo sulla regolarità del campionato, dunque, la CFA si pronunciava sul quesito interpretativo in questo senso: nell’ipotesi in cui il ritiro o l’esclusione di una società avvenga nel girone di ritorno, quando ancora vi siano da recuperare gare del girone di andata, trova applicazione l’articolo 53 comma 4 per le gare non ancora disputate del girone di ritorno, mentre trova applicazione l’articolo 53 comma 3 per tutte le gare (disputate o meno) relative al girone di andata e, per l’effetto, tutte le gare del girone di andata (disputate e non) dalla società esclusa o rinunciataria non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle predette gare.

Leggi il comunicato completo cliccando qui