FIGC: Premio di preparazione e assenza del requisito temporale richiesto dalla normativa
Con C.U. n. 6 del 5 novembre 2018 il Tribunale Federale Nazionale sez. Vertenze Economiche della FIGC pronunciandosi in merito al ricorso proposto da un’affiliata avverso la decisione assunta dalla Commissione Premi che ha dichiarato inammissibile la richiesta del premio di preparazione per un calciatore rimasto tesserato per poco più di 6 mesi, ha rigettato il reclamo ritenendo non assolto il presupposto temporale richiesto dall’art. 96 NOIF – intera stagione sportiva – precisando che “il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale […] un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva […]”. (GS Boca Barco/FIGC)