FIGC: Modalità di esecuzione della sanzione della squalifica del calciatore

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Con Comunicato Ufficiale n. 53 del 4 novembre 2018 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC intervenendo sul ricorso proposto da un’affiliata avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive comminata ad un proprio calciatore responsabile di aver tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti dell’Arbitro, nel respingere il ricorso ha inteso specificare la corretta modalità di esecuzione della sanzione medesima. Nello specifico la Corte ha precisato che il calciatore tesserato per la prima squadra che ha riportato la squalifica nel campionato “Primavera” cui ha partecipato in quanto fuori quota deve scontare la squalifica nel predetto campionato; se al termine delle competizioni la sanzione non fosse ancora scontata per intero il residuo dovrà essere patito nelle competizioni della squadra di appartenenza, ovvero la prima squadra. (AC Milan spa/FIGC)

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