FIGC – Corte Federale d’Appello: istituto della continuazione

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Con C.U. 48/CFA la Corte Federale d’Appello ha pubblicato i motivi relativi alla decisione del 26.04.2018 con la quale si era pronunciata sul ricorso presentato dalla società US Arezzo avverso le sanzioni inflitte con provvedimento del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare in relazione al mancato rispetto di determinati adempimenti imposti alle società della Lega Italiana Calcio Professionistico.

La reclamante deduceva tre motivi a sostegno delle proprie ragioni: (i) improcedibilità del deferimento (ii) erronea ricostruzione dei fatti/valutazione delle prove/applicazione delle norme di diritto (iii) omessa motivazione del ragionamento seguito per la determinazione e quantificazione della pena.

La CFA accoglieva parzialmente il ricorso nell’ultimo dei tre punti, riconoscendo la necessità di applicazione del vincolo di continuazione ai fini della quantificazione della pena,  non potendosi ricorrere al mero cumulo materiale della pena in relazione alle incolpazioni contestate e riconoscendo dunque l’erronea irrogazione da parte del TFN di un’ammenda prevista, invece, in alternativa alla penalizzazione.

La CFA riduceva così la sanzione inflitta della penalizzazione di 6 punti e ammenda di Euro 1.000,00 euro a semplice penalizzazione di 4 punti in classifica da scontare nella ss 18/19 in corso.

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