FIGC: Arbitri e potestà disciplinare in capo agli organi di giustizia FIGC

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A seguito del deferimento proposto a carico di un arbitro Benemerito, con il quale la Procura Federale gli contestava di aver telefonato all’arbitro effettivo della Sezione AIA nel corso del procedimento disciplinare al fine di influenzare il suo interlocutore ed ottenere alcune informazioni riservate, il Tribunale Federale pronunciandosi sull’eccezione di incompetenza sollevata dal deferito che riteneva competente per il caso in questione la Commissione di Disciplina dell’AIA ha rigettato l’eccezione accogliendo il deferimento per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS precisando che “Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento AIA “gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli organi di giustizia della FIGC per le violazioni delle norme federali” (comma 1 – art. cit.) e “sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per la violazione degli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40, commi terzo e quarto, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC” (comma 2 – art. cit.) (Sciuto/FIGC)

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