FIP: Svincolo atleta

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Con C.U. n. 476 del 15.11.2016 il Tribunale Federale Nazionale della FIP ha rigettato il ricorso proposto da una società che richiedeva la revoca dello svincolo concesso dalla Commissione Tesseramenti ad un proprio atleta di categoria giovanile e, per l’effetto, l’annullamento del nuovo tesseramento presso altra società, attenendosi al dato letterale di cui all’art. 16, comma I, del R.E.T.  nel senso di “voler tutelare la crescita tecnica ed atletica dell’atleta attraverso lo svolgimento dell’attività sportiva insieme ai propri coetanei, in campionati corrispondenti alla fascia di età” considerando che la ricorrente non aveva provveduto ad iscrivere alcuna squadra al campionato di categoria dell’atleta riconoscendo, pertanto, il suo diritto a richiedere il tesseramento presso diversa società, se per cause a lui non imputabili, il precedente sodalizio “non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l’atleta ha diritto a partecipare in relazione all’anno di nascita”. (Franzin Val Noce ASD/FIP)

http://www.fip.it/public/7/10026/tf%2044%20l.pdf